Attività condominiali

 

L’uso delle cose comuni rappresenta uno degli argomenti di maggiore interesse in ambito condominiale. Sappiamo che, per quanto ci dice la legge, i beni in condominio sono, come s’intuisce dallo stesso termine, in comproprietà tra più persone. Questa comproprietà non è, come per la comunione, fine a se stessa ma è funzionale a pieno godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Ciò detto ci si chiede spesso come i singoli condomini possano usare i beni comuni. La giurisprudenza, da ultimo con la sentenza di Cassazione n. 22092 dello scorso 22 ottobre, è costante nell’affermare che tutti i condomini possono trarre dalle parti comuni la maggior utilità possibile in relazione al miglior godimento delle porzioni di piano di proprietà esclusiva.

Il Sistema di Condominio prevede che ciascun partecipante possa servirsi del bene comune anche per un suo fine particolare, puchè non sia alterata la destinazione dello stesso bene e non sia leso il pari diritto spettante agli altri condomini.

Si applica al condominio il principio di solidarietà, limitato dai diritti dei singoli con una chiara preminenza riconosciuta però agli interessi collettivi. Ad esempio, un condomino non può cedere il godimento delle parti comuni, nei limiti della propria quota, senza cedere l’appartamento di sua proprietà

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